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Le nuove regole per il libro unico del lavoro Dal 18 agosto scorso, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che stabilisce le modalità ed i criteri per l'istituzione e la tenuta del libro unico del lavoro, è soppresso l'obbligo di tenuta del libro matricola e del registro di impresa. Vediamo in dettaglio le novità per i datori di lavoro. |
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Dallo scorso 18 agosto, con la pubblicazione in G.U. del D.M. 9 luglio 2008 sono immediatamente abrogati i libri paga e matricola e il registro di impresa, mentre per gli altri libri obbligatori, sostituiti con il libro unico del lavoro, opera un regime transitorio che consente di adempiere all'obbligo di tenuta del LuL con i previgenti libri paga, registro dei lavoranti a domicilio e libretto personale degli stessi lavoratori a domicilio. L'adozione del libro unico avviene, quindi, con tempistica diversa: dal 18 agosto 2008 sono abrogati il libro matricola
ed il registro d'impresa, che dovranno essere conservati per
cinque anni dall'ultima registrazione; Sottolinea a tal proposito la circolare n. 20/2008 diramata
dalla Direzione Generale per l'attività ispettiva del
Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali
che i libri che i datori di lavoro continueranno ad usare nel
periodo transitorio sono assoggettati agli obblighi di tenuta,
compilazione ed esibizione disposti per il libro unico del lavoro
e, in caso di violazione, il regime applicabile sarà esclusivamente
quello stabilito dal richiamato art. 39. I soggetti obbligati Nel libro devono essere annotati i dati relativi a: lavoratori subordinati, di qualsiasi livello e/o categoria.
In particolare, occorre indicare oltre che i lavoratori in forza
anche se inviati a lavorare all'estero o distaccati, anche i
lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione che dovranno,
pertanto, essere registrati dall'utilizzatore per quanto riguarda
i dati anagrafici, la mansione e la durata del contratto nonché
dal somministratore in quanto effettivo datore di lavoro; Rispetto agli obblighi previgenti non devono, invece, essere più indicati i dati relativi a: il coniuge, i figli anche naturali o adottivi, gli
altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore
di lavoro che prestano con o senza retribuzione attività
alle di lui dipendenze; Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno: il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore
subordinato; Dispone il D.M. 9 luglio 2008 che ciascuna annotazione relativa allo stato di presenza o di assenza dei lavoratori deve essere effettuata utilizzando una causale precisamente identificata e inequivoca. In caso di annotazione tramite codici o sigle, il soggetto che cura la tenuta del libro unico del lavoro deve rendere immediatamente disponibile, al momento della esibizione dello stesso, anche la decodificazione utile alla piena comprensione delle annotazioni e delle scritturazioni effettuate. Quanto ai dati retributivi, devono essere indicate tutte le somme ed i valori erogati nel periodo di paga, compresi i rimborsi spese, con apposita evidenza di quanto corrisposto per le prestazioni di lavoro straordinario e per i premi di rendimento e produttività. Il LuL deve essere tenuto, alternativamente, presso la sede legale del datore di lavoro oppure presso la sede di un soggetto autorizzato alla tenuta dei libri e della documentazione di lavoro senza più alcun obbligo di rilascio di copie, autenticate o meno. L'originale del LuL può, pertanto, essere tenuto presso: la sede legale dell'impresa; Il D.M. 9 luglio 2008 conferma le formalità alle quali sono soggetti i previgenti libri di paga, è però del tutto esclusa la possibilità di tenere manualmente il libro unico del lavoro. L'elaborazione può avvenire, pertanto, esclusivamente con modalità informatiche con l'obbligo, in fase di stampa, di attribuire a ciascun foglio una numerazione sequenziale, conservando eventuali fogli deteriorati o annullati. Per la tenuta e la conservazione del libro unico del lavoro si può utilizzare uno dei seguenti sistemi: 1. L'INAIL fornisce istruzioni in merito con la nota n. 7095
del 10 settembre 2008, chiarendo che in caso di autorizzazione
al consulente del lavoro o ad altro soggetto autorizzato di numerazione
unica del libro per tutti i clienti, non è più
richiesta né la trasmissione alla stessa INAIL del riepilogo
annuale, né la consegna mensile ai clienti del numero
di pagine utilizzato per l'elaborazione. attribuire, in fase di stampa, una numerazione sequenziale
a ciascun foglio che compone il Libro unico del lavoro; Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 20/2008, ha precisato che è ritenuta, comunque corretta, all'interno del libro unico del lavoro regolarmente istituito, l'eventuale elaborazione separata del calendario delle presenze, mantenendo una numerazione sequenziale. Ottobre 2008 autori: Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti |
| Fonte: Pratica Fiscale e Professionale - Ipsoa Editore |